Le visite sanitarie dei minori e degli apprendisti
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con la circolare n. 11 del 17 gennaio 2001, ha fornito alcune interpretazioni in merito alle visite sanitarie dei minori e degli apprendisti.
Gli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria del D.Lgs 626/94, in base a quanto esplicitamente disposto nel comma 8 dell'art. 8 della legge 977/1967, devono essere sottoposti ai soli controlli previsti dal D.lgs 626/94. Tali controlli, preventivi per accertare l'idoneità alla mansione specifica e, periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori, devono essere effettuati dal medico competente.
Per gli adolescenti non soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/94, le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese del datore di lavoro, in conformità all’art. 8 comma 3 della legge 977/67 e successive modificazioni. Secondo il Ministero l'art. 9 del D.lgs 345/99 ha implicitamente abrogato la gratuità delle visite mediche disposte dalla legge 25/1955.
Gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 626/94. Tali lavoratori devono essere sottoposti, in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, alla sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, come prescritta dal D.lgs 626/94.
Per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 626/94 gli obblighi sono minori. E' previsto solamente l'obbligo, in base alla legge 25/1955, della visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente.
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