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D.lgs 626/94 - Attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria


Attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria

 

Il decreto legislativo 626/94 ha vietato allo SPiSAL lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza sanitaria per i lavoratori adibiti a mansioni che comportano l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

Tali visite ora vengono svolte obbligatoriamente dal medico competente aziendale; l'unica eccezione è rappresentata da alcune categorie di lavoratori occupati in mansioni che la normativa vigente non identifica come mansioni a rischio. Per questi soggetti la visita medica preventiva di idoneità e le visite periodiche sono effettuate ancora, a richiesta, presso lo SPSAL.

ELENCO DEI LAVORI CHE PREVEDONO LA SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA (Ai sensi del titolo I capo IV DLgs 626/94)

- Rischi previsti dalla tabella allegata al DPR 303/56 nelle lavorazioni specificate nella seconda colonna della tabella (ad esempio: radiazioni ultraviolette, saldatura ad arco)
- Lavorazioni che espongono a rischio chimico (DLgs. 626/94 modificato dal DLgs 25/2002), previa valutazione della natura dei rischi e che il rischio NON è moderato. Comprende l'esposizione al piombo, precedentemente regolata dal DLgs 277/91.
- Lavorazioni che espongono al rischio di silicosi ed asbestosi (DPR 1124/65)
- Lavorazioni che espongono a rumore > 85 dBA  (DLgs 277/91)  Nota: nel caso di lavoratori minorenni l'obbligo inizia per esposizioni superiori a 80 dBA (DLgs 262/2000).
- Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di carichi (DLgs 626/94)
- Lavorazioni che espongono a rischio biologico (DLgs 626/94 modificato dal  D. 12/11/1999)
- Lavorazioni che espongono a cancerogeni (DLgs 626/94, modificato dal DLgs 66/2000)
- Lavorazioni che espongono a VDT (>20 ore settimanali - DLgs 626/94 modificato dalla Legge Comunitaria 2000)
- Lavoro notturno (DLgs 532/99)

Ad esempio, rientrano nelle categorie sopra indicate, a vario titolo, i seguenti lavori più diffusi:
carpentiere, meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, calzolaio addetto all’incollaggio, finissaggio con uso di solventi e all’uso di macchine rumorose, addetto edilizia, benzinaio, autoriparatore - elettrauto, addetto alla produzione di manufatti di vetroresina, marmista, carrozzieri, impiegati addetti all’uso di Videoterminale per oltre 20 ore alla settimana, personale sanitario e dei laboratori, assistente di poltrona, smaltitori di rifiuti, etc.
La periodicità della visita in alcuni casi è stabilita dalla norma di legge, in altri è lasciata alla valutazione del medico competente che stabilisce anche gli esami integrativi necessari. 

NB: se l'azienda esegue le lavorazioni indicate, il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente aziendale che eseguirà la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (compresi i minori di 18 anni, anche se apprendisti).